1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge